Contratto di locazione scaduto

Ho stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria della durata di un anno. Una volta scaduto il contratto, l’inquilino ha continuato a occupare l’immobile per un altro anno, pagando il canone. Posso sfrattarlo per la finita locazione?

R.L.

  1. L’Avvocato risponde

    Egregio sig. R.L.

    secondo un Decreto Ministeriale del 30.12.2002, “i contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative … I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto … I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno”.
    Da quanto lei mi scrive, devo dedurre che il suo contratto vada ricondotto nell’alveo del contratto di locazione ad uso abitativo tipico ossia del 4+4. Si tratta, peraltro, di soluzione adottata alla Corte di cassazione con la sentenza n. 4075/2014 che ha deciso un caso del tutto simile al suo.

    Cordiali saluti

    Massimo Mascali

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