La natura artigiana della società a responsabilità limitata

Egregio Avvocato,

sono socio di una società a responsabilità limitata, artigiana, composta da due soci entrambi lavoratori. Un mio debitore è fallito e il curatore non vuole riconoscermi il privilegio artigiano perché la società non è a socio unico. L’importo è rilevante, cosa posso fare?

  1. L’Avvocato Risponde

    Egregio Signore,

    per come rappresenta la situazione, ritengo che si debba riconoscere la natura artigiana alla sua società.

    E’ principio pacifico quello per cui “per effetto della modifica intervenuta nel 2012, il nuovo testo dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce adesso il privilegio all’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, operando un chiaro rinvio alle definizioni contenute nella legge del quadro n. 443 del 1985”.

    Così dispone la L. 443 del 1985:

    3. Definizione di impresa artigiana.

    1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

    2. È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

    3. È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
    a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
    b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice … omissis …

    Sono dell’opinione che l’articolo 3 non vada letto – come pare aver fatto il curatore da lei menzionato – nel senso che la società a responsabilità limitata possa ottenere la qualifica di artigiana solo se a socio unico. Il comma 3, infatti, si limita a prevedere l’ipotesi in cui la società a responsabilità limitata sia costituita a socio unico. In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, è richiesto che il socio unico soddisfi i particolari requisiti indicati.

    Ma il senso della legge è chiaro e non esclude l’ipotesi precedente del comma 2, tanto che il comma 3 inizia con le parole “È altresì artigiana l’impresa che …”. L’ipotesi di cui al comma 3, quindi, non riduce le ipotesi ma le aggiunge.

    Pertanto, nel nostro caso, è il comma n. 2 che deve essere considerato e che così stabilisce: “È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.”

    Date queste premesse e se è ancora in tempo, proponga le osservazioni alla proposta del curatore. Altrimenti, dovrà opporre lo steso passivo.

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