Articoli difettati

Ho un negozio di abbigliamento. Ho comprato e interamente pagato alcuni articoli da un rivenditore. Molti erano difettati e l’ho segnalato in più occasioni, sempre con pec. Il rivenditore mi dice che – essendo passato un anno dalla consegna – non è più tenuto a fare alcunché e che devo tenermi gli articoli così come sono. E’ vero?

  1. L’Avvocato Risponde

    Gent.ma sig.ra L.S.,
    la tesi del rivenditore non è esatta o, per lo meno, non lo è più.
    L’articolo cui fare riferimento è il 1495 c.c. che dispone: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.”
    Per diverso tempo si è ritenuto che l’articolo prevedesse l’onere di adire l’autorità giudiziaria entro un anno dalla consegna, pena la perdita della garanzia.
    Vista la situazione di incertezza, le Sezioni Unite con la sentenza n. 18672/19, depositata il 11.07.2019, sono intervenute stabilendo che il termine prescrizionale può essere interrotto non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da una qualsiasi dichiarazione formale del compratore.
    Per tali ragioni, se con la prima contestazione ha rispettato sia gli 8 giorni (dalla scoperta) di decadenza che l’anno (dalla consegna) di prescrizione, da ogni contestazione dovrà necessariamente decorrere un nuovo anno di prescrizione e così via.
    Non è, pertanto, detto che lei non sia più in tempo per agire contro il venditore.
    Mi contatti e potremo valutare più approfonditamente tutta la vicenda.

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