Aumento dell’assegno divorzile per il coniuge a cui viene revocata l’assegnazione della casa coniugale

Spetta un aumento dell’assegno divorzile al coniuge a cui viene revocata l’assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge

La Cassazione, con ordinanza n. 7961 del 25 marzo 2024, ha stabilito che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge che ci viveva con i figli minori, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, comporta un aumento dell’assegno divorzile dovuto dall’altro coniuge, proprietario esclusivo dell’immobile.

Nel caso di specie, infatti, l’ex marito aveva chiesto al giudice la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, all’ex moglie, in quanto i figli ormai maggiorenni non vivevano più con la madre. Ella aveva però ottenuto in secondo grado l’aumento dell’importo dell’assegno divorzile, che compensava la perdita del godimento della casa. Il giudice di ultima istanza ha confermato che la revoca dell’assegnazione della casa costituisce una sopravvenienza valutabile ai fini delle modificazioni delle condizioni economiche di divorzio, dato che comporta un mutamento delle situazioni economiche dei due ex coniugi, che deve essere preso in considerazione dal giudice.

La Corte, nell’ordinanza, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite.”