E’ stata emessa la sentenza di divorzio che ha previsto un assegno di mantenimento a mio favore. Nella sentenza non si dice da quando decorre. Posso ritenere che l’assegna mi debba essere corrisposto dalla domanda, considerato che il processo è durato diversi anni.
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L’Avvocato risponde
Gent.ma sig.ra S.T.,
sono spiacente, ma si ritiene che l’assegno divorzile decorra non già dalla domanda (come è per quello di separazione), ma dalla sentenza, salvo che il giudice – motivando la decisione – non disponga altrimenti. L’assegno divorzile, infatti, presuppone lo status di divorziati, che sopraggiunge con la sentenza.
Per completezza, le riporto il testo di una sentenza recente (Corte di Cassazione, n. 8057 del 11.03.2022): “La decorrenza dell’assegno di divorzio è prevista dalla legge e, ove il giudice di merito non ne fissi, espressamente motivando, la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltà sancita dall’articolo 4, decimo comma, della legge n. 898 del 1970, esso spetta – in genere – dalla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Si tratta di un potere discrezionale, ancorato alle circostanze del caso concreto, e la motivazione espressa è necessaria solo in caso di anticipazione della medesima decorrenza dalla data della domanda, anziché dalla data del giudicato.”
Mi contatti senza problemi se ha bisogno di ulteriori informazioni.