La modifica dell’assegno di mantenimento decorre dalla domanda e non dalla sentenza

L’ordinanza n. 1078 del 23.11.2017, depositata il 04.05.2018, consente alla Corte di Cassazione di tornare sul tema, mai definitivamente risolto, della decorrenza degli effetti della decisione resa in punto di assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti.
La ricorrente, madre di due figlie, con ricorso per divorzio chiedeva un aumento dell’assegno di mantenimento per le minori. Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, concedevano un più contenuto aumento e lo facevano decorrere dalla data della sentenza di primo grado, anziché dalla proposizione del ricorso.
Non è inutile sottolineare quanto la data da cui far decorrere l’aumento abbia conseguenze economiche di non poco conto, visto che la durata media di un procedimento in Italia è di diversi anni.
I giudici del merito ritenevano che l’aumento fosse da far decorrere dalla sentenza e non dalla domanda a causa della natura determinativa della sentenza che non può operare per il passato, per il quale valgono le eventuali determinazioni provvisorie assunte in sede di udienza presidenziale.
La madre impugnava anche la sentenza di secondo grado, lamentandosi della violazione di quel principio dell’ordinamento per il quale la durata del giudizio non può andare a pregiudizio della parte che ha ragione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e fornisce alcune precisazioni.
Non erra la Corte d’Appello quando sostiene che la nuova determinazione della sentenza non può operare per il passato andando a configgere con le determinazioni di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c. (prese in sede di udienza presidenziale). Il punto, però, è che si tratta di principio applicabile solo ai provvedimenti provvisori presi all’interno dello stesso giudizio.
Nel caso affrontato, invece, la madre delle due bambine aveva chiesto la modifica di determinazioni relative alla separazione. Nel procedimento del divorzio, al contrario, non era stato preso alcun provvedimento provvisorio che potesse sopravvivere sino alla sentenza. Trattandosi di provvedimenti resi in giudizi diversi da quello in oggetto, gli stessi saranno “pacificamente modificabili nel successivo, distinto processo di divorzio, nel quale trova piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all’esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione …”.
La Corte ne approfitta, infine, per ricordare che sono salvi gli effetti della determinazione provvisoria anche nel caso in cui l’assegno venga escluso ovvero ridotto, “in considerazione della natura cautelare di questa funzionale al diritto al mantenimento del coniuge beneficiario”.