Non è possibile opporre in compensazione l’assegno di mantenimento per i figli

La vicenda vedeva una signora proporre opposizione contro il precetto ricevuto dal marito e relativo al pagamento delle spese di lite alle quali, evidentemente, era stata precedentemente condannata. La signora opponeva in compensazione il suo controcredito derivante dal mantenimento suo e dei figli, mantenimento non corrisposto dal marito.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’opposizione.
La signora ricorreva, quindi, in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11689/18, depositata il 14.05.2018, conferma la decisione di merito e rigetta il ricorso.
La signora, sostanzialmente, sosteneva che quanto oggetto di mantenimento per sé e per i figli costituisse comunque un credito proprio, visto e considerato che il marito era tenuto a versare e a intestare direttamente a lei il relativo assegno.
La Corte di Cassazione critica tale ricostruzione che non tiene conto del fatto che all’assegno di mantenimento a favore dei figli si deve riconoscere natura sostanzialmente alimentare, con conseguente applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione sancito dall’articolo 447 del Codice Civile.
Costituisce, pertanto, principio acquisito nel nostro ordinamento quello per cui il credito per il contributo al mantenimento per i figli non è disponibile, rinunciabile e, soprattutto, compensabile.
Al contrario, “Il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato … avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale” (Corte di Cassazione sent. n. 6519/1996).”
La signora, pertanto, avrebbe potuto opporre in compensazione il contributo al proprio mantenimento, ma non quello per il mantenimento dei figli. Purtroppo per lei, nel corso della causa non è risultata chiara quanta parte dell’assegno fosse destinata al mantenimento suo e quanta al mantenimento dei figli. In questa situazione di incertezza, la compensazione è stata correttamente respinta.