Ex marito non paga corso danza alla figlia

Il mio ex non ha versato i costi dell’iscrizione di mia figlia ai corsi di danza. Mi viene detto che non posso procedere direttamente con un atto di precetto, in forza della sentenza di separazione, ma che devo ottenere un altro titolo esecutivo e, quindi, insaturare un nuovo procedimento o, comunque, procedere con decreto ingiuntivo. Il recupero, in questo modo, rischia di costarmi più delle spese.

  1. L’Avvocato Risponde

    Gent.ma Signora,
    in effetti la giurisprudenza si è per lo più attestata su due posizioni diametralmente opposte. Una posizione ritiene essere sufficiente l’omologa o la sentenza di separazione o di divorzio per poter procedere esecutivamente ed una afferma la necessità di munirsi di ulteriore e idoneo titolo esecutivo, non ritenendo tale i provvedimenti testé citati (in punto si spese straordinarie).
    Il motivo è il seguente: il titolo esecutivo, per essere tale, deve quantificare con esattezza il credito, cosa che non fa la condanna al pagamento di spese future incerte e, in alcuni casi, anche sottoposte al preventivo accordo.
    Vi è, però, da aggiungere che, ultimamente, la Cassazione sempra essersi aperta a entrambe le soluzioni, lasciando la scelta al creditore istante. Del resto, dice l’ordinanza n. 4513 del 21.02.2020, dall’analisi della giurisprudenza emerge la pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse alla parte creditrice. In quest’ottica, non si richiede un nuovo intervento del giudice laddove il creditore agisca direttamente con precettto e sia in grado, in caso di oppsozione, di provare gli esborsi e documentare la loro ricondicibilità alle spese straordinarie necessarie.
    Se ha tutte le pezze giustificative, le spese sono congrue e corrette, può procedere direttamente con l’atto di precetto.
    Cordialità
    Massimo Mascali

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