La fotografia che certifica il tradimento è elemento probatorio idoneo a giustificare l’addebito della separazione

La Cassazione si è recentemente ritrovata a dover decidere su un ricorso presentato dal marito a cui, in sede di giudizio di separazione, era stata addebitata la stessa, con conseguente disposizione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Sia il giudice di primo grado che quello dell’appello avevano ritenuto fondata la richiesta della moglie dell’addebito, in quanto il tradimento di lui, documentato in un documento fotografico prodotto in giudizio, doveva considerarsi la causa della rottura dell’unione coniugale e dell’impossibilità di prosecuzione della convivenza.

Il marito lamentava in Cassazione l’inidoneità di una fotografia a provare la causa di addebito della separazione e la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che la crisi coniugale, che era in corso da prima del tradimento, sarebbe stata la vera causa di rottura del rapporto, il che avrebbe portato ad escludere l’addebito in capo al solo marito. La Suprema Corte, però, con ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso, anche perché volto a provocare una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto di causa, sancisce l’idoneità della fotografia a provare il tradimento e la mancanza di prove a sostegno dell’eccezione avanzata dal marito. Nel farlo, ricorda la seguente regola riguardante gli oneri probatori:

“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà, con la precisazione che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”.