L’annullabilità della delibera dell’assemblea condominiale sulla base della quale vengono richiesti dei pagamenti al condomino può essere fatta valere solo in forma di azione

La Cassazione, con ordinanza n. 16635 del 2024, ha rigettato il ricorso del condomino che, avendo fatto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il condominio gli aveva intimato di pagare degli oneri condominiali ed essendo risultato soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio, eccepiva l’annullabilità della delibera condominiale sulla base della quale il pagamento veniva richiesto. Tra i motivi del ricorso vi era il fatto che era stata omessa la convocazione di quell’assemblea, oltre al fatto che non era stato comunicato il verbale della stessa al condomino e che vi erano stati errori nei conteggi sulla ripartizione degli oneri condominiali.

La Suprema Corte ha però ritenuto di non poter accogliere l’eccezione, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite, che con pronuncia n. 9839 del 2021 avevano statuito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.

Ha tuttavia precisato la Cassazione che, in ogni caso, la mancanza della convocazione e la mancanza della comunicazione della deliberazione assunta impediscono il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione fissato dall’art. 1137 c.c., potendo quindi il condomino che non sia stato informato dell’assemblea né prima né dopo il suo svolgimento proporre l’azione di annullamento nel termine di trenta giorni da quando viene effettivamente a conoscenza della stessa. A tal riguardo, la produzione della delibera assembleare quale documento a corredo della domanda giudiziale contro il condomino non equivale a comunicazione agli assenti ai sensi dell’art. 1137 c.c. né può far nascere la presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., e nemmeno può determinare un onere per il condomino di attivarsi per conoscere il contenuto della deliberazione.