LE CONVERSAZIONI WHATSAPP E GLI SMS TRASCRITTI IN WORD NON HANNO VALENZA PROBATORIA IN GIUDIZIO

Il Tribunale di Napoli (sentenza del 22 marzo 2024 n. 3236) ha ribadito la regola già espressa anche dalla Cassazione (Cass. 49016/2017) secondo cui lo scambio di corrispondenza avvenuto tramite mezzi digitali, come i messaggi whatsapp e gli sms, non può avere valore probatorio se viene riportato soltanto il testo della conversazione, trascritto in un file word.

Nel caso di specie una società aveva convenuto in giudizio un’altra società, con cui aveva stipulato un contratto di fornitura di vari servizi di consulenza in ambito marketing, chiedendo di accertare l’inesatto adempimento di quest’ultima e di pronunciare la risoluzione del contratto, oltre a condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento. La società convenuta, dall’altra parte, negava l’inadempimento e proponeva domanda riconvenzionale volta a farsi pagare dall’attrice una serie di somme dovute dalla stessa in forza del contratto e mai pagate.

Il Tribunale ha ritenuto che l’attore abbia assolto il suo onere probatorio quanto all’esistenza del rapporto contrattuale, mediante prova documentale (corrispondenza tramite e-mail tra le parti) e testimoniale. Gravava, a questo punto, sulla convenuta l’onere di provare l’esatto adempimento. A tal fine essa ha prodotto in giudizio conversazioni whatsapp scambiate con la parte attrice e trascritte in un file word. Il giudice ha però ritenuto tale mezzo inidoneo a formare una prova in giudizio, in quanto i documenti word “sono privi di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni e non consentono di evincere né l’oggetto della conversazione e la relativa pretesa creditoria, né l’indicazione del soggetto obbligato”. Non essendo quindi stato provato l’esatto adempimento da parte della convenuta, il giudice non ha potuto far altro che pronunciare la risoluzione del contratto.

La Cassazione da cui prende spunto la sentenza in oggetto aveva ribadito che le conversazioni whatsapp e gli sms sono privi di valenza probatoria se non viene depositato anche il supporto informatico su cui esse sono contenute. L’esame diretto di tale supporto, infatti, consentirebbe di controllare l’affidabilità della prova, verificando la paternità dei messaggi e il loro contenuto. Siccome il deposito di un mezzo come il cellulare può risultare difficoltoso, e dato che ormai la copia forense (duplicazione di un contenuto digitale effettuata con determinati software e procedure) di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo stesso, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che anche il deposito della copia forense stessa possa attribuire valore legale di prova informatica al suo contenuto (registrazioni audio, filmati, sms, ecc.). Oltre a ciò, il medesimo Tribunale ritiene che sia necessario depositare anche una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per effettuare la copia, l’assenza di alterazioni dei dati estrapolati e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi di prova riportati.