Le richieste di danni per immissioni intollerabili non vanno rivolte al locatore

Nel caso di rumori, fumi ed altre immissioni provenienti da un immobile condotto in locazione, il risarcimento del danno non va chiesto al proprietario (salva qualche eccezione).

“In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi” (Cass. n. 11125/2015).

La domanda risarcitoria andrà rivolta esclusivamente all’autore del fatto illecito o del custode della cosa da cui è provenuto il danno, salvo che il proprietario dell’immobile abbia concorso al fatto dannoso tanto da esserne considerato coautore. Il solo fatto di essere proprietario non realizza, neppure in astratto, la corresponsabilità.