Pagamento somma relativa ad attività precedente all’acquisto dell’appartamento

Mi è stato notificato un precetto per il pagamento di una somma (per la quota dei miei millesimi di proprietà), dovuta ad un ingegnere dal condominio di cui faccio parte per un’attività conclusa prima che io acquistassi il mio appartamento. Devo pagare?

  1. L’Avvocato Risponde

    Riservandomi una valutazione più approfondita della situazione, posso ipotizzare che il creditore abbia mal interpretato l’art. 1104 c.c. che così dispone: “Il cessionario del partecipante e’ tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati”.

    La Corte di Cassazione ha già risolto casi simili e ha precisato che il “contributo” è per definizione un debito verso gli altri comunisti e non verso terzi.

    Al contrario, “la costruzione giurisprudenziale del principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l’azione del creditore verso ciascun partecipante, poggia comunque sul collegamento tra il debito del condomino e la appartenenza di questo al condominio … Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. att. C.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominali …”.

    Si ricordi, infine, che per le spese ordinarie l’obbligazione nasce con il compimento dell’attività gestionale mentre per quelle straordinarie l’obbligazione nasce con la data di approvazione della delibera.

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