Il D.L. n. 104 del 14.08.2020 aveva introdotto un nuovo comma all’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
L’intervento si era reso necessario per consentire la convocazione delle assemblee condominiali, di fatto, quasi ovunque sospese per i timori legati all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19.
Era stato, così, previsto che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Nonostante le migliori intenzioni, la novella non aveva ottenuto i risultati sperati, proprio in virtù della previsione dell’unanimità del consenso.
Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente con la legge di conversione n. 159 del 27.11.2020, che ha apportato alcune modifiche al D.L. n. 125 del 07.10.2020 e, tra queste, ha introdotto un nuovo articolo 5 bis che così dispone: “(Disposizioni in materia di assemblee condominiali) – 1. All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”.”
L’attuale comma sesto dell’art. 66 disp. att. C.c. consente, pertanto, che anche la semplice maggioranza dei condomini avrà la facoltà di prevedere che la partecipazione all’assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza.