Pignoramento stipendio per debiti

Sono una lavoratrice dipendente e ho contratto diversi debiti. E’ vero che non può essermi pignorato più di un quinto dello stipendio?

Grazie

C.R.

  1. L’Avvocato risponde

    Gent.ma sig.ra C.R.,

    per rispondere alla sua domanda, dovrei innanzitutto conoscere la natura dei suoi debiti e i soggetti verso i quali sono stati contratti.

    In linea generale, la risposta alle sue domande risiede nell’art. 545 c.p.c., laddove si prevede che le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura di un quinto, salvo che si tratti di crediti alimentari, nel cui caso spetterà al Giudice la determinazione della misura.

    Lo stesso articolo, tuttavia, aggiunge che: “Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.” Questa locuzione è stata oggetto di diverse interpretazioni. Alcune decisioni (tra cui, Tribunale di Trento, Sentenza n. 1050 del 11.11.2015) hanno letto la disposizione come possibilità di pignorare sino alla metà dello stipendio in caso di concorso di più creditori. Altre decisioni, forse più aderenti al testo di legge, hanno limitato l’estensione al concorso di più cause creditorie (e non di più creditori). La metà dello stipendio sarebbe pignorabile solo nel caso in cui a concorrere siano crediti di natura diversa (tributi dello stato, crediti alimentari, ogni altro credito).

    Inoltre, lo stipendio potrà essere pignorato solo per la parte eccedente una somma pari a quella dell’assegno sociale, aumentato della metà (circa €. 680,00).

    Altre limitazioni al pignoramento sono previste per lo stipendio, una volta accreditato sul conto corrente.

    Cordiali saluti

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