Proroga sfratto per coronavirus

Avevo ricevuto uno sfratto. Avevo chiesto di pagare i canoni arretrati e di regolarizzare la mia posizione.

Il Giudice mi aveva concesso un termine sino al 6 maggio per pagare. L’udienza si terrà a fine maggio.
A causa del Coronavirus, non ci sono riuscito.

Vorrei sapere se posso chiedere una proroga sulla base della situazione di emergenza e delle sospesnioni stabilite.

Grazie

C. L.

  1. L’Avvocato risponde

    Purtroppo, la risposta è negativa.

    La normativa dettata per l’emergenza Covid-19 non ha riguardato il termine di cui all’art. 55 della L. 392/1978, che così dispone:
    La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

    L’art. 83 del DL 17.03.2020 convertito con la legge 27/2020 aveva stabilito la sospensione di tutti i termini processuali. Purtroppo per lei, La giurisprudenza non ritiene il c.d. termine di grazia un termine processuale. Ne consegue che il termine non va considerato sospeso.

    Il mancato rispetto del termine, salvo diverse intese all’udienza, comporta che il Giudice – su dichiarazione del locatore che la morosità persiste – dovrà convalidare lo sfratto intimato, dichiarandolo esecutivo e concedendo un termine per il rilascio.

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