Chiamato a pronunciarsi sull’intervenuto dissenso del padre alla frequentazione, da parte della figlia minore, di una scuola internazionale, questo è in sintesi quanto il Tribunale di Milano ha deciso con la sentenza del 04.02.2015.
“Laddove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio”