In quali casi il gestore dell’albergo è responsabile verso il cliente che ha subito il furto di un veicolo parcheggiato all’interno di aree di pertinenza dell’hotel?
Secondo la Cassazione, non si configura un contratto di deposito di autoveicolo tra albergatore e cliente, se non vi è, oltre ad una serie di indizi che fanno propendere per l’assunzione dell’obbligo di custodia, la consegna delle chiavi o l’affidamento del veicolo. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia vedeva coinvolto un cliente dell’albergo che ha usufruito dell’area di parcheggio di pertinenza dello stesso, lasciandovi depositato il proprio motociclo. A fronte del furto del mezzo, il cliente chiedeva che l’albergatore lo indennizzasse per i danni subiti, in forza di un presunto contratto di deposito che a suo dire si sarebbe concluso per comportamenti concludenti.
I giudici di merito in entrambi i gradi, e così anche quello di legittimità in ultimo grado, hanno sempre negato che nel caso concreto si fosse concluso un contratto di deposito per fatti concludenti, per i seguenti motivi. L’area presso cui veniva parcheggiato il motoveicolo non era chiusa e custodita, ma anzi aperta e liberamente accessibile dalla via pubblica, essendo soltanto un’area di pertinenza dell’albergo destinata al parcheggio dei veicoli. Circostanza decisiva è stata ritenuta anche la presenza di cartelli che indicavano espressamente che il parcheggio non era custodito. La presenza di videocamere di sorveglianza dell’area, invece, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’assunzione da parte dell’albergatore dell’obbligo di custodia.
Rilevata la non applicabilità delle norme riguardanti il deposito alberghiero ai veicoli, come espressamente disposto dall’art. 1785-quinquies c.c., la fattispecie va ricondotta nell’ambito del contratto di deposito ordinario. Secondo i giudici, tuttavia, affinché sia ravvisabile un contratto di deposito, che ha natura reale, è necessaria la consegna delle chiavi o l’affidamento del veicolo (vedi Cass. 6048/2010). Nemmeno si potrebbe ritenere sussistente la responsabilità per affidamento incolpevole del cliente, dal momento che non vi erano le caratteristiche tali da far presumere un’assunzione dell’obbligo di custodia (come per esempio una sbarra che delimitasse l’accesso), e anzi vi erano dei cartelli che appositamente facevano presente che il parcheggio non era custodito.