Questa è la importante novità introdotta dal Decreto Legislativo del 18.09.2024 n. 139 e dal Decreto Legislativo del 14.06.2024 n. 87 che hanno apportato “Modifiche in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bolla e altri tributi minori”.
In precedenza, l’Agenzia delle Entrate andava a recuperare l’imposta nei confronti del ricorrente, dell’attore o del primo soggetto indicato come parte in causa. Questo era permesso dal fatto che era prevista la solidarietà paritaria tra le parti per il pagamento e che, in genere, era il creditore ad avere più capacità e più interesse ad evitare un’azione di recupero nei suoi confronti.
I due decreti legislativi, intervenendo anche su altri aspetti della normativa, hanno modificato l’ordine di aggressione, prevedendo una solidarietà sussidiaria a favore della parte vincitrice. Sarà infatti la parte condannata alle spese del giudizio a dover rifondere l’imposta di registro in visa principale. La parte non soccombente potrà essere escussa solo in via sussidiaria. Solo in caso di compensazione delle spese, vi sarà la usuale solidarietà paritaria delle parti in causa.