Quando è possibile emettere una nota di variazione iva con particolare riferimento alle procedure esecutive individuali?
In determinate situazioni il creditore, laddove ha tentato il recupero del credito, oltre al vantaggio fiscale della perdita su crediti, potrà anche recuperare l’iva non riscossa. Si tratta di un vantaggio di non poco conto, soprattutto sugli importi di una certa rilevanza. In quei casi, infatti, il costo del recupero sarà sicuramente inferiore a quanto il creditore potrà recuperare a titolo di iva. E’ allora evidente la convenienza della fase giudiziale. Sarà solo sufficiente avere l’accortezza di predeterminare in anticipo i costi e il compenso del professionista.
La Legge di stabilità del 2016, infatti, ha modificato l’art. 26 del DPR 633/1972, consentendo di detrarre l’iva relativa al credito per cui si è proceduto solo “a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
La novità non è di poco conto visto che il creditore, oltre al recupero fiscale sulla perdita, potrà anche recuperare il 22% di iva senza la necessità che intervenga (e finisca) un fallimento (come fino ad oggi previsto).
Ricordiamo, per inciso, che l’altra ipotesi in cui è possibile emettere la nota di variazione dell’iva ricorre nell’ipotesi in cui il creditore proponga (necessariamente) domanda di ammissione al passivo fallimentare ovvero di intervento in altra procedura concorsuale. Sulla parte di credito non riscossa nella procedura potrà essere emessa la nota di variazione dell’iva, ma solo al termine della procedura. E’ chiaro che stiamo parlando di anni.
Le condizioni perché possa essere emessa nota di variazione iva in caso di procedura esecutiva infruttuosa sono le seguenti:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Il dubbio interpretativo lo pone la sola ipotesi sub a). Nel pegno presso terzi, infatti, l’Ufficiale Giudiziario si limita a notificare l’atto di pegno, non ponendo in essere ulteriore attività. La dichiarazione eventualmente negativa viene resa direttamente dal terzo. L’Ufficiale Giudiziario, in particolare, non redige alcun verbale.
Interpretando restrittivamente la norma, non si potrebbe mai recuperare l’iva in caso di pignoramento presso terzi infruttuoso. Sul punto, sarà necessario aspettare le quanto mai opportune circolari dell’Agenzia delle Entrate.