Simmetria tra Mediazione e Azione Giudiziale: focus sui fatti, non sul diritto

QUANDO LA DOMANDA GIUDIZIALE È SOGGETTA AL PREVENTIVO TENTATIVO DI MEDIAZIONE, LA SIMMETRIA TRA DOMANDA DI MEDIAZIONE E AZIONE GIUDIZIALE DEVE SUSSISTERE CON RIGUARDO AI FATTI ESPOSTI, NON ALLE RAGIONI DI DIRITTO

Il Tribunale di Torino, pronunciandosi in materia di nullità di delibera condominiale, che è soggetta alla condizione di procedibilità dell’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ha aderito all’interpretazione, già sostenuta dal Tribunale di Roma (sentenza 9450/2023), secondo cui la simmetria tra quanto esposto nella domanda di mediazione e quanto esposto nella domanda giudiziale deve sussistere soltanto con riguardo ai fatti, e non anche ai motivi di diritto. Ciò che rileva ai fini di assicurare alle parti, già in fase di mediazione, la piena conoscenza dei fatti di causa, è la completa esposizione degli elementi di fatto rilevanti, e non la qualificazione in punto di diritto e le argomentazioni giuridiche.

Il caso riguardava una delibera condominiale con la quale un condominio aveva ritenuto illegittima l’installazione da parte di un condomino di inferriate sulle proprie finestre, in quanto vietata dal regolamento condominiale e in quanto alterante l’estetica della facciata dell’edificio. Con la delibera, pertanto, si ordinava al condomino la rimozione delle opere installate. Il condomino in questione aveva impugnato la delibera, sostenendo in sede di mediazione la nullità della stessa, mentre nell’atto di citazione aveva indicato, quale causa alternativa di invalidità, anche l’annullabilità.

Posto che il giudice nel merito ha ritenuto legittimo l’operato del condomino, in quanto conforme al legittimo utilizzo della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., ed in quanto le inferriate installate avevano caratteristiche tali da non ledere in concreto l’uniformità estetica dell’edificio, ha anche ritenuto infondata l’eccezione del condominio convenuto relativa alla mancanza di corrispondenza tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Secondo il Tribunale, infatti, la condizione di procedibilità sarebbe stata soddisfatta, avendo l’attore esposto in entrambe le sedi i medesimi fatti, non rilevando la qualificazione giuridica del vizio della delibera come nullità in sede di mediazione, e di nullità o annullabilità in sede giudiziale.