L’avviso di ricevimento non sottoscritto dall’agente notificatore rende la notifica inesistente

La sezione IV, titolo VI, libro I del codice di procedura civile disciplina la notificazione degli atti processuali, a cui si ricorre ogni qual volta bisogna portare a conoscenza del destinatario l’esistenza di un processo o di una sua fase o il compimento di un’attività processuale. Due sono generalmente le modalità con cui si possono eseguire le notifiche: la notifica a mani ad opera dell’ufficiale giudiziario e la notifica a mezzo posta (quest’ultima modalità può essere utilizzata dall’ufficiale giudiziario ove non vi sia un espresso divieto di legge, ex art. 149 c.p.c., e segue particolari formalità previste dallo stesso articolo e da altre leggi speciali).

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificare. La regola generale è quella della notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.), ovvero mediante la consegna nelle mani del destinatario, che l’ufficiale può eseguire in un qualsiasi luogo compreso nella circoscrizione del suo ufficio giudiziario. Gli articoli successivi stabiliscono dei criteri suppletivi per eseguire la notificazione nei casi in cui il destinatario non si trovi: la consegna della copia ad altre persone (familiari, custode o vicino di casa) ed in determinati luoghi (abitazione, ufficio o sede dell’azienda) tali da poter fare affidamento sull’effettiva consegna al destinatario. L’art. 140 c.p.c. disciplina il caso di irreperibilità delle suddette persone o incapacità o rifiuto delle stesse a ricevere la copia: l’ufficiale giudiziario deposita la stessa nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, avvisando il destinatario mediante deposito di busta sigillata presso la sua abitazione o ufficio e mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Infine, se il comune di residenza, dimora o domicilio è sconosciuto, la notificazione deve effettuarsi depositando una copia nella casa comunale dell’ultima residenza o, se ignota, del luogo di nascita (143 c.p.c.). In tali casi la notificazione si intende realizzata decorsi 20 giorni dal deposito.

Su due diversi profili riguardanti le notificazioni si esprime un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V Civile, la n. 7586 pubblicata in data 21/03/2024. L’ordinanza, che si pronuncia su un ricorso contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che a sua volta aveva deciso sul ricorso avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Roma in primo grado, ben distingue tra quelle che sono le comunicazioni d’ufficio dell’autorità giudiziaria (le comunicazioni di cancelleria) da quelle che sono le notifiche di parte. A fronte delle lamentele del ricorrente che sosteneva la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione in pubblica udienza del giudizio di appello (al quale egli quindi non aveva potuto partecipare), a causa della variazione del domicilio del proprio difensore che egli non aveva provveduto a comunicare alla segreteria della Commissione Tributaria, la Cassazione stabilisce che è onere della parte comunicare tempestivamente la variazione dell’indirizzo del domicilio elettivo. Quella dell’avviso di trattazione in pubblica udienza non è un’attività di notificazione ad opera di parte, ma è un’attività di comunicazione posta a carico della struttura giudiziaria, che non può essere onerata della verifica di un possibile mutamento del domicilio del difensore, anche nella prospettiva di una ragionevole durata del processo.

Un secondo profilo su cui si è espresso il giudice di ultima istanza è quello relativo agli elementi essenziali dell’avviso di ricevimento ove la notificazione di un atto avvenga a mezzo del servizio postale. In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto validamente compilato l’avviso di ricevimento anche se mancante della sottoscrizione dell’agente postale, ritenendo sufficienti l’apposizione del bollo dell’ufficio di distribuzione, del timbro con la data e della matricola dell’agente postale, ai fini della validità della notificazione. Ritiene invece la Cassazione che, essendo l’avviso di ricevimento il solo documento idoneo a provare la consegna, la sua data e l’identità della persona che l’ha eseguita, la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale rende addirittura inesistente la notificazione, essendo la sottoscrizione l’unico elemento valido per riferire la paternità dell’atto all’agente.