Con la riforma Cartabia la procedura di sfratto è applicabile anche al contratto di comodato

Il procedimento di sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità è un procedimento speciale previsto dagli artt. 657 e 658 c.p.c. Esso consente al locatore di ottenere il rilascio dell’immobile locato qualora il contratto sia scaduto e l’inquilino non abbia provveduto alla liberazione o qualora quest’ultimo non abbia pagato il canone pattuito e sia quindi moroso. Il nostro ordinamento offre al locatore questo procedimento speciale alternativo al giudizio ordinario di cognizione, che consente di ottenere il provvedimento di rilascio dell’immobile molto più rapidamente, in quanto l’attività di cognizione del giudice è sommaria e si limita alla verifica del titolo prodotto dal locatore (il contratto di locazione) e della mancata opposizione del conduttore. Soltanto qualora il convenuto si opponga, facendo valere le proprie ragioni, il giudizio si trasformerà da speciale a ordinario e proseguirà secondo le modalità ordinarie.

La riforma Cartabia, contenuta nel decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato l’art. 657 del c.p.c. allargando la possibilità di ricorrere a questa semplice e rapida procedura di convalida dello sfratto anche per i contratti di comodato aventi ad oggetto beni immobili e ai contratti di affitto d’azienda. Il Tribunale di Brescia, sezione locazione, in una sentenza del 18/03/2024 (emessa all’esito del procedimento n. RG 6997/2023) ha ribadito l’applicabilità della suddetta disciplina anche nel caso di comodato cd. precario, ovvero il contratto di comodato non avente un termine di scadenza.

La parte convenuta per la convalida dello sfratto per cessazione del contratto di comodato di bene immobile resisteva opponendo l’inapplicabilità dell’art. 657 c.p.c. al caso in esame, in quanto lo stesso articolo consentirebbe il ricorso al procedimento speciale solo nel caso in cui ci fosse una durata contrattuale predefinita. Nel caso in oggetto, in cui il comodato era stato pattuito ad nutum, si sarebbe dovuto invece ricorrere alla procedura di cui all’art. 447-bis c.p.c. (che rinvia al rito del lavoro). Il Tribunale, rilevato che non vi è alcuna ragione logica per limitare la portata della riforma ai soli contratti di comodato in cui sia previsto un termine di scadenza, sfavorendo incomprensibilmente in questo modo quelli di comodato precario senza un termine, conferma l’applicabilità dell’art. 657 c.p.c. anche a questi ultimi, per i quali la scadenza coincide con la richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento (così stabilisce infatti l’art. 1810 c.c. per il comodato senza determinazione di durata).