Egregio avvocato Massimo Mascali,
sono amministratore di sostegno di una signora che vorrebbe lasciare per testamento un immobile a favore di mia figlia.
È possibile?
Cordiali saluti
L.R.
Avvocato Massimo Mascali
Egregio avvocato Massimo Mascali,
sono amministratore di sostegno di una signora che vorrebbe lasciare per testamento un immobile a favore di mia figlia.
È possibile?
Cordiali saluti
L.R.
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L’avvocato risponde
Egr. sig. L. R.,
Riscontro la sua richiesta come segue.
L’art. 411 c.c. sembrerebbe impedire all’amministrato la possibilità di fare testamento a favore dell’amministratore, anche per interposta persona.
Quando è impedita una disposizione testamentaria questa è nulla anche se fatta sotto nome d’interposta persona. I discendenti – e, quindi, sua figlia – sono ritenuti interposte persone.
L’art. 411 c.c. richiama, in quanto compatibile, l’art. 596 c.c. che vieta le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore. L’art. 411 c.c. aggiunge che “sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”.
Quindi, salvo un legame di parentela stretta, parrebbe vietata la disposizione testamentaria.
Devo, però, segnalare la presenza di una importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 6079/2020) che argomentando sulla locuzione “in quanto compatibili” giunge ad una soluzione diversa.
Partendo dal presupposto che l’amministratore di sostegno è istituto diverso da quella della interdizione e della inabilitazione, i termini “in quanto compatibili” dovrebbero costituire il presupposto di un rinvio residuale alle sole ipotesi in cui le finalità dei diversi istituti si avvicinino.
Si ritiene, infatti, che si debba dividere tra l’ipotesi dell’amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista dall’amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso, l’amministrazione di sostegno si avvicina alla tutela in quanto l’amministrato ha bisogno dell’ausilio dell’amministratore per determinarsi. Nel secondo caso, invece, l’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela (e non alla tutela) ove non è previsto il divieto di disporre per testamento.
Da quanto premesso, discende che – nell’ipotesi di amministrazione di sostegno di mera assistenza e a prescindere da eventuali rapporti di parentela – l’amministrato potrà redigere valide disposizioni testamentarie.
Per concludere e per rispondere al quesito, si dovrà dare lettura al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno e prendere atto del tipo di amministrazione di sostegno prevista, in ragione delle effettive esigenze dell’amministrato.
Cordiali saluti
Avv. Massimo Mascali