Cessione del credito a soggetto terzo

Ho un credito verso un cliente attualmente sottoposto a liquidazione giudiziale. Mi è stata proposta una cessione del credito ad un soggetto terzo. Si tratta di una operazione possibile?

  1. L’Avvocato Risponde

    Ho un credito verso un cliente attualmente sottoposto a liquidazione giudiziale. Mi è stata proposta una cessione del credito ad un soggetto terzo. Si tratta di una operazione possibile?
    La fattispecie di cessione del credito è ammessa nel nostro ordinamento, purché il credito non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260 c.c.).
    Per potersi perfezionare, la cessione deve essere pattuita tra cedente (il creditore originario) e cessionario (il nuovo creditore), non essendo necessario invece il consenso del debitore ceduto. La cessione è efficace nei confronti di quest’ultimo quando questi l’ha accettata oppure quando essa gli è stata notificata (1264 c.c.). Dalla disciplina codicistica si desume il principio per cui il debitore non ha un interesse a chi sia il creditore a cui deve pagare (salvo i casi di credito intuitu personae).
    La questione posta è se ci siano delle limitazioni alla cessione del credito quando il debitore ceduto è soggetto ad una procedura concorsuale.
    Non si ravvisa alcuna ragione per limitare la possibilità di cedere un credito quando il debitore è soggetto ad una procedura, in quanto il curatore dovrà pagare il creditore che si sia correttamente insinuato al passivo, dimostrando di avere titolo, indipendentemente da chi sia costui. In altre parole, dalla modifica della persona del creditore non deriverebbe alcun danno né per la procedura né, indirettamente, per gli altri creditori del soggetto sottoposto ad essa, rimanendo il credito immutato dal punto di vista oggettivo.
    Quanto all’efficacia della cessione, si deve ritenere che la domanda di ammissione al passivo fatta dal cessionario valga come notifica al debitore ceduto.
    Il momento che rileva per stabilire se un credito è concorsuale o extraconcorsuale è quello della sua nascita, non invece il momento in cui è intervenuta la cessione. Ciò comporta che anche quando la cessione abbia avuto luogo successivamente all’apertura della procedura, ma il credito sia sorto anteriormente, il cessionario potrà chiedere l’ammissione al passivo.
    L’unica limitazione riguarda la possibilità di compensare il credito in sede di liquidazione giudiziale. L’art. 155 comma 2 del CCII (così riproducendo l’art. 56 comma 2 della vecchia Legge Fallimentare) consente infatti ai cessionari che hanno acquistato il credito dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (dopo la dichiarazione di fallimento) o nell’anno anteriore di compensare lo stesso solo se scaduto. Lo stesso articolo, così, conferma la possibilità di cedere il credito anche ove il debitore sia soggetto ad una procedura.

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