1. L’Avvocato Risponde

    Dipende dal tipo di locazione.
    Per la locazione ad uso commerciale, la norma prevede la tassazione dei canoni anche non riscossi fino a risoluzione o sfratto.
    Per la locazione ad uso abitativo, si deve verificare il momento in cui lo sfratto è divenuto esecutivo. Se l’esecutività dello sfratto interviene dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, i canoni – anche se non riscossi – andranno dichiarati, salvo poi poter utilizzare per gli anni successivi un credito d’imposta pari alla tassazione subita. Vi è da aggiungere che, per i contratti stipulati dal 01.01.2020, questo sistema è destinato ad essere anticipato (così, di fatto, evitando o limitando il ricorso al credito d’imposta) al momento in cui viene notificata l’intimazione dello sfratto (senza aspettare la sua esecutività) o viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo per i canoni non pagati.
    Se il suo immobile è stato concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo, dovrà pagare le tasse anche sui canoni non riscossi e maturati sino alla risoluzione del contratto. Altrimenti, presupponendo la stipulazione in data anteriore all’inizio del 2020, dovrà dichiarare i canoni, ma avrà diritto al credito d’imposta come sopra determinato.

I commenti sono disabilitati.